(massima n. 1)
Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale. Un disconoscimento generico č insufficiente e non dotato di efficacia probatoria.