(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale. La genericitā del disconoscimento riferito solo alla conformitā all'originale non č sufficiente per attribuire efficacia al disconoscimento stesso.