(massima n. 1)
Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere chiaro, specifico e circostanziato, illustrando la differenza fra realtā fattuale e realtā rappresentata. Non č sufficiente una generica eccezione di difformitā dall'originale, ma č necessaria l'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtā fattuale e realtā rappresentata.