Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3326 del 7 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto autonomo di garanzia, che si discosta dalla fideiussione perché deroga al principio dell'accessorietà e al regime delle eccezioni consentite al garante, è escluso che il garante possa opporre al creditore eccezioni attinenti alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, ma non anche le eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia. Il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia può prodursi solo nel caso in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che il fenomeno si verifichi quanto alla pattuizione di interessi ultralegali, atteso che detta pattuizione — eccezion fatta per la previsione di interessi usurari — non è contraria all'ordinamento, che si limita ad imporne la forma scritta.

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