(massima n. 1)
Non è sufficiente, ai fini della dimostrazione della data certa del contratto di apertura di credito, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata in quanto la Banca è onerata di versare in atti anche l'avviso di spedizione poiché solo la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento e dell'avviso di spedizione della lettera-contratto, sui quali viene di regola annotato il numero della raccomandata, può dimostrare, nel caso di coincidenza dello stesso su entrambi gli avvisi, il collegamento tra avviso prodotto e la lettera contratto, in maniera precisa e certa.