(massima n. 1)
In base all'ultima parte del primo comma dell'art. 2704, cod. civ., la data può essere dimostrata con altri fatti idonei a stabilirne la certezza, ma ciò va riferito appunto all'incertezza in ordine alla data. Ne consegue – in tema di accertamento della plusvalenza da cessione di immobili – che l'emissione di un assegno con la data di passaggio alla stanza di compensazione, l'annotazione "girata per l'incasso" da parte dell'altra banca e quella sull'estratto conto del traente, sono elementi che possono consentire la prova del fatto che l'importo sia stato versato prima della stipula del rogito notarile.