(massima n. 1)
In tema di data certa delle scritture private non autenticate, l'art. 2704 c.c. non prevede un elenco tassativo di fatti idonei a conferire certezza alla data nei confronti dei terzi, rimettendo al giudice la valutazione, caso per caso, dell'esistenza di un fatto idoneo a tal fine. Tale fatto può essere provato anche per testi o presunzioni, purché non consista in un atto proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.