(massima n. 1)
Se č vero che la regola di cui all'art. 2704 c.c. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non č autenticata la sottoscrizione non č opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa č stata registrata, e se č vero che, in base alla normativa tributaria vigente, il concetto di terzo, cui fa riferimento l'art. 2704, primo comma, c.c., ricomprende anche l'Amministrazione finanziaria, quale titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, come, ad esempio, attraverso fittizie retrodatazioni, č pur vero, che, lā dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata č opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anterioritā della formazione del documento.