(massima n. 1)
In tema di data certa delle scritture private, l'art. 2704 cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lascia al giudice di merito la valutazione caso per caso della sussistenza del fatto idoneo a dimostrare la data certa.