Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 10870 del 24 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente, l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.

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