Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16631 del 21 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilitą al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.

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