(massima n. 1)
È rilevabile d'ufficio la mancanza di data certa nelle scritture private ai sensi dell'art. 2704 c.c e tale mancanza costituisce fatto impeditivo, oggetto di eccezione in senso lato. Pertanto, il giudice può esaminare d'ufficio tale circostanza anche in appello, purché i fatti risultino documentati dagli atti.