Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17541 del 30 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anterioritą della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, in accoglimento dell'opposizione ex art 98 l. fall., ammetteva in via chirografaria allo stato passivo un credito portato da cambiali la cui data certa era stata erroneamente individuata dalla sola apposizione della marca con datazione, ma senza alcun timbro postale o altro elemento idoneo a conferirne certezza temporale).

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