(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2704 c.c., la certezza della data di una scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi può essere desunta da specifici eventi normativamente previsti o da un "altro fatto" che stabilisca l'anteriorità della formazione del documento. Tuttavia, la valutazione di tali "altri fatti" è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.