(massima n. 1)
La scrittura privata che modifica le condizioni di un contratto di permuta, antecedente alla dichiarazione di fallimento, deve avere data certa opponibile al fallimento. La mera indicazione della scrittura privata nella domanda di concordato preventivo o in altri atti giudiziari non costituisce un fatto idoneo a garantire la data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.