(massima n. 1)
In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilitą nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilitą nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..