(massima n. 1)
Ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non č sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontā in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse valida dichiarazione di domicilio l'individuazione, nel decreto di perquisizione, del domicilio dell'indagato, non risultando dagli atti che egli fosse mai stato invitato a effettuare tale elezione o dichiarazione). (Annulla con rinvio, Corte Appello Milano, 17/05/2019)