(massima n. 1)
La dichiarazione ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. di non accettazione delle notificazioni all'imputato successive alla prima non è idonea ad evitare la valida effettuazione delle stesse mediante consegna al difensore se contenuta nell'atto di nomina giacché proveniente dal solo imputato ed avendo l'eventuale sottoscrizione del difensore il solo significato di attribuire autenticità alla firma del primo. (Rigetta, Corte Appello Milano, 12/11/2020)