(massima n. 1)
Le notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. effettuate a mezzo posta elettronica certificata non precludono al difensore dell'imputato il rifiuto della ricezione che dovrà essere comunicato all'autorità procedente con altri mezzi e "quanto prima", non consentendo il sistema informatico un diniego "istantaneo", e cioè contestuale alla ricezione dell'atto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che un tempo ragionevole di comunicazione del rifiuto può essere individuato nelle ventiquattro ore). (Rigetta in parte, Corte Appello Venezia, 19/09/2016)