(massima n. 1)
La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle, non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, a fini di accelerazione processuale ed in attuazione del principio di ragionevole durata del processo, fatto salvo il caso in cui consti una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione. (Rigetta, Trib. Arezzo, 20/06/2017)