Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10400 del 17 luglio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 1945 c.c., che disciplina le eccezioni opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore, non tutela un interesse di ordine pubblico ma un interesse di natura privata e puō quindi essere derogata dalle parti nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale, mediante apposita clausola con la quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invaliditā dell'obbligazione principale, senza che ne risulti alterata la natura del negozio fideiussorio. (Nella specie č stata ritenuta valida la clausola con la quale la garanzia fideiussoria č stata estesa anche alle obbligazioni assunte da soggetto privo di poteri rappresentativi della societā debitrice principale, implicitamente interpretata come rinuncia ad eccepire l'invaliditā derivante da assenza di poteri rappresentativi). 

(massima n. 2)

La relazione di accessorietā dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilitā del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore, a meno che il giudice non ordini l'intervento in causa del fideiussore ai sensi dell'art. 107 c.p.c., nel qual caso si realizza una situazione di litisconsorzio necessario di tipo processuale, che produce i medesimi effetti di quello sostanziale.

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