(massima n. 1)
Le spese di custodia di veicolo sequestrato nell'ambito di procedimento penale sono dovute, per il periodo successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del dissequestro di cui all'art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soggetto (anche non proprietario) indicato nel provvedimento come avente diritto alla restituzione, il quale, se intende contestare tale qualitą, č tenuto a proporre opposizione ai sensi del comb. disp. degli artt. 127 e 263, comma 5, c.p.p., fermo restando il potere di agire in sede civile per il rimborso nei confronti dell'effettivo obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che, in relazione alla custodia di veicolo coperto da polizza contro il furto aveva rigettato la domanda di pagamento del compenso proposta dal custode nei confronti della compagnia assicurativa, che aveva versato l'indennizzo al proprietario-assicurato dietro rilascio di procura a vendere il bene, condannando l'assicurato al pagamento delle spese di custodia, indicato come avente titolo alla restituzione nel decreto del P.M., non opposto).