(massima n. 1)
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato č sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessitā di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici. (Rigetta, Corte Appello Firenze, 08/01/2018)