(massima n. 1)
In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualitą sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dą luogo a nullitą. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso incentrato sull'omessa notifica al difensore di fiducia della comunicazione di un rinvio dell'udienza di appello per legittimo impedimento, eseguita mediante l'invio in unica copia dell'ordinanza e del cd. biglietto di cancelleria, nel quale era specificato che destinatari della comunicazione dovevano intendersi sia il difensore, che l'imputato domiciliato presso di lui ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.). (Rigetta, Corte Appello Sez. Dist. Bolzano, 26/07/2018)