(massima n. 1)
La notifica di atti destinati all'imputato o altra parte privata, che possano o debbano essere consegnati al difensore, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, si perfeziona con l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale, la cui mancanza costituisce mera irregolaritā, mentre non č necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Salerno, 25/09/2019)