Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2294 del 14 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. a causa della mancata traduzione degli atti del procedimento penale in una lingua conosciuta dall'indagato può essere eccepita solo da una persona fisica e non da un ente a cui non può essere riferito il concetto di lingua madre, - o, comunque, quello di lingua parlata, compresa o conosciuta - che è proprio delle sole persone fisiche. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato immune da censure il rigetto dell'eccezione relativa all'omessa traduzione degli atti, proposta dal legale rappresentante di una società commerciale che era stata destinataria di un provvedimento di sequestro). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Libertà Gorizia, 25/09/2018)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.