(massima n. 1)
In tema di documentazione degli atti, le carenze od omissioni nella trascrizione o sottoscrizione dei verbali stenotipici delle udienze dibattimentali non danno luogo ad alcuna nullitā, atteso che l'art. 142 cod. proc. pen. prevede come causa di nullitā della documentazione delle attivitā processuali soltanto la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienza da parte dell'ausiliario del giudice che lo ha redatto, mentre la trascrizione stenotipica delle udienze o il testo delle relative registrazioni costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri e, come tali, č sempre possibile procedere a una loro rilettura o trascrizione. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 02/11/2016)