(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cui cogenza è stata confermata da Corte cost. n. 143 del 2022, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta a seguito di ordine giudiziale con sentenza passata in giudicato, alla quale non può equivalere la cassazione con rinvio della sentenza di appello, venendo altrimenti vanificato l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda con cui il legislatore ha voluto evitare che la durata del processo sia di pregiudizio per l'attore. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda che il giudice del rinvio aveva implicitamente rigettato, avendone accolto un'altra, ad essa alternativa e anch'essa trascritta).