Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10627 del 20 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti a titolo gratuito od oneroso del fondo servente, deve essere presa in considerazione – ai sensi dell'art. 2659, comma 1, n. 2) c.c. - soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la manifestazione della volontà delle parti di gravare un fondo del diritto di servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza desumibile "aliunde".

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