(massima n. 2)
L'annotazione della sentenza richiede, per poter svolgere la sua tipica funzione pubblicitaria, che la redazione della relativa nota rispetti le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificitā peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalitā in oggetto, con la conseguenza che non č richiesta ai fini costitutivi dell'atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento; ne consegue, pertanto, che, in quest'ultimo caso, la nota deve essere redatta con modalitā tali da consentire di individuare, senza possibilitā di equivoci ed incertezze, le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, il cui accertamento č riservato al giudice di merito e non č sindacabile in sede di legittimitā, se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.