Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20736 del 22 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

L'annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa della simulazione, pur costituendo una formalitā accessoria alla trascrizione dell'atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicitā-notizia, rendendo la sentenza annotata a margine dell'atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l'eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di rivendica di immobili rientranti nell'attivo fallimentare ritenendo assorbente, ai fini della sua opponibilitā alla massa, la circostanza dell'annotazione della sentenza avvenuta anteriormente alla trascrizione dell'apertura del fallimento e irrilevante, a differenza del giudice di merito, il fatto che la domanda giudiziale trascritta riguardasse la revoca dell'atto dispositivo e non la sua declaratoria di simulazione assoluta, richiesta da altra parte processuale che non aveva trascritto la propria domanda giudiziale).

(massima n. 2)

L'annotazione della sentenza richiede, per poter svolgere la sua tipica funzione pubblicitaria, che la redazione della relativa nota rispetti le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificitā peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalitā in oggetto, con la conseguenza che non č richiesta ai fini costitutivi dell'atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento; ne consegue, pertanto, che, in quest'ultimo caso, la nota deve essere redatta con modalitā tali da consentire di individuare, senza possibilitā di equivoci ed incertezze, le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, il cui accertamento č riservato al giudice di merito e non č sindacabile in sede di legittimitā, se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.