(massima n. 1)
Ai fini dell'opponibilitā ai terzi delle sentenze che dichiarano la simulazione di atti soggetti a trascrizione, č necessaria una precisa correlazione tra la domanda trascritta e la successiva sentenza. Le indicazioni della nota di trascrizione devono consentire di individuare senza incertezze gli elementi essenziali dell'atto e i beni a cui si riferisce (art. 2652 cod. civ.).