(massima n. 1)
L'atto di citazione contenente la domanda di petizione ereditaria non costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione dell'accettazione tacita dell'ereditā. Per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., č necessario che l'atto da cui risulta l'accettazione tacita sia una sentenza, un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o accertate giudizialmente.