Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10952 del 26 aprile 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai consorzi di tutela delle D.O.P. (Denominazioni di Origine Protetta) non si applica la disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P. (Indicazioni di Origine Protetta) di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento CE n. 510 del 2006, che tutela, a determinate condizioni, il marchio registrato o acquisito con l'uso in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della D.O.P. o della I.G.P., con la conseguenza che è soggetto a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2004 (emanato in applicazione del regolamento CEE n. 2081 del 1992) il consorzio di tutela che nella sua ragione sociale usi una D.O.P. attribuita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad un altro consorzio.

(massima n. 2)

I consorzi di tutela delle D.O.P. rivestono la qualificazione di soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni, sicché le attività di controllo del rispetto del disciplinare delle D.O.P., ad essi attribuite dall'art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998 e successive modificazioni, sono dirette alla protezione della qualità del prodotto nell'interesse del consumatore, trattandosi di funzione di interesse generale che rientra nei compiti essenziali dello Stato in materia di tutela dell'alimentazione.

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