(massima n. 1)
In tema di trasformazione dei rapporti di associazione in partecipazione in rapporti di lavoro subordinato, l'art. 2549, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 28, l. n. 92 del 2012 e vigente ratione temporis, si interpreta nel senso che il limite di tre associati in partecipazione - il superamento del quale comporta la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - va riferito non alla singola unità produttiva in cui è eventualmente articolata l'attività, ma a ciascun affare o a ciascuna delle attività produttive proprie dell'impresa, indipendentemente dal fatto che ognuna di esse è, a sua volta, articolata in una pluralità di unità produttive, e ciò in ragione dell'interpretazione letterale dell'espressione "medesima attività" utilizzata dal legislatore.