Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16848 del 19 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La procedura di scioglimento e liquidazione della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies c.c. non presuppone lo stato di insolvenza e non č equiparabile ad una procedura concorsuale.  Il provvedimento di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies c.c. non determina l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, poiché tale norma presuppone il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'impossibilitą di raggiungerlo, l'inattivitą della cooperativa o il mancato deposito dei bilanci per un biennio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.