Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19487 del 5 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullitā ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen dall'ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze o dal testo delle relative registrazioni, i quali costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso, la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non č prevista a pena di nullitā anche perché č sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti. (Rigetta, App. Trento, 12/10/2012)

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