(massima n. 1)
In tema di indagini difensive, l'atto redatto dal difensore ex artt. 391-bis e 391-ter cod . proc. pen. ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero, potendo, pertanto, essere ritenuto nullo ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. solo se vi č incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'avvocato o del suo sostituto che lo ha redatto, ma non anche se il dichiarante non lo ha sottoscritto alla fine di ogni foglio, secondo quanto prescrive l'art. 137 cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 10/05/2017)