(massima n. 1)
La fusione tra societą (anche nella forma dell'incorporazione) dą luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche, con la conseguenza che il suo intervento in corso di giudizio fa sģ che la notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. presso il difensore della societą estinta sia inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non esistendo alcuna norma che investa il predetto della difesa della societą incorporante. Peraltro, tale interpretazione, derivando da radicale e imprevedibile mutamento del precedente univoco orientamento giurisprudenziale che vedeva, per contro, la fusione come fenomeno a carattere modificativo-evolutivo, costituisce un caso di "prospective overruling", finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullitą, decadenze, preclusioni, inammissibilitą) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimitą su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilitą dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della societą incorporante, ma presso il difensore della societą incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).