(massima n. 1)
In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle societą coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, č assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella societą incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identitą ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la societą incorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo, nella qualitą di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima.