Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32729 del 24 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvenuta cancellazione della societą, a causa della cessazione della medesima in corso di causa, costituisce motivo fondato per il rigetto della domanda attorea tesa alla richiesta di un risarcimento danni per vizi della cosa installata, nell'ambito di un contratto di appalto, se il socio unico della cessata societą non ha ricevuto alcuna distribuzione dell'attivo, non potendo quindi, quale socio di societą di capitali, rispondere oltre il capitale conferito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.