Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5066 del 26 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Dopo la cancellazione ed estinzione di una società dal registro delle imprese, gli atti tributari come avvisi di accertamento non possono essere legittimamente notificati al suo legale rappresentante e il liquidatore può essere destinatario solo di un'azione risarcitoria autonoma ma non della pretesa relativa al debito sociale.

(massima n. 2)

La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne produce l'estinzione, nonostante l'esistenza di crediti insoddisfatti o rapporti ancora non definiti. Tale estinzione si verifica al momento della cancellazione o, al più tardi, alla data del 1° gennaio 2004.

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