Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5237 del 28 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora all'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio che trasferisce obbligazioni e diritti ai soci. Tuttavia, le mere pretese o crediti incerti o illiquidi non sono inclusi nel bilancio di liquidazione e la loro mancata indicazione può essere interpretata come una volontà di rinuncia da parte della società.

(massima n. 2)

Nel caso di società cancellate dal registro delle imprese in epoca anteriore al 1° gennaio 2004, l'estinzione della società opera a partire da tale data.

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