(massima n. 1)
L'estinzione di una societą conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso non determina anche l'estinzione della pretesa azionata; salvo che il creditore abbia manifestato attraverso un comportamento concludente la volontą di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato in un congruo termine di non volerne profittare.