Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 18062 del 1 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, essa si considera estinta e perde la capacità di stare in giudizio. I giudici devono rilevare d'ufficio l'eventuale difetto di capacità processuale della società cancellata, la quale non può impugnare atti impositivi tramite i suoi ex rappresentanti. Dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i soci subentrano nei rapporti giuridici dell'ente estinto, rispondendo dei debiti sociali nei limiti della loro quota di liquidazione. Essi acquisiscono la legittimazione processuale facente capo alla società estinta. Se una società cancellata dal registro delle imprese ha instaurato un giudizio, tutti gli atti del procedimento sono nulli per difetto di capacità processuale.

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