Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 74 del 3 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le cooperative che cessano l'attivitą senza attivo patrimoniale e senza ripartire somme tra i soci non possono essere ritenute responsabili per i debiti consortili ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., applicabile alle cooperative per richiamo dell'art. 2519 cod. civ.

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