Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 76 del 3 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di liquidazione di una cooperativa conclusa per assenza di attivo e senza somministrazione di somme ai soci, questi ultimi non sono responsabili per le obbligazioni sociali insoddisfatte ai sensi dell'art. 2495 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.