Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1249 del 18 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di estinzione di una societą di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti possono agire contro gli ex soci nei limiti di quanto questi ultimi hanno percepito all'esito della liquidazione. La responsabilitą degli ex soci non sussiste necessariamente qualora il bilancio finale della liquidazione non preveda la distribuzione di somme o beni agli stessi.

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