(massima n. 1)
L'estinzione della societą a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese non implica l'estinzione delle obbligazioni, inclusi obblighi di facere derivanti da contratti di locazione. Tali obbligazioni si trasferiscono ai soci, che possono essere convenuti in giudizio per l'adempimento, nei limiti delle responsabilitą fissate dall'art. 2495 cod. civ.