(massima n. 1)
La cancellazione di una società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e comporta l'estinzione della capacità d'agire della società, con conseguente difetto di legittimazione ad agire nei giudizi giurisdizionali. Tale difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non può essere superato da comportamenti extraprocessuali delle parti coinvolte.