Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 8300 del 29 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La cancellazione di una società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e comporta l'estinzione della capacità d'agire della società, con conseguente difetto di legittimazione ad agire nei giudizi giurisdizionali. Tale difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non può essere superato da comportamenti extraprocessuali delle parti coinvolte.

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