(massima n. 1)
Nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, il liquidatore non subentra nei debiti tributari della società contribuente. La sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo viene meno una volta che la società è stata liquidata e cancellata. Il liquidatore può rispondere soltanto per un titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c., e il debito tributario della società costituisce mero presupposto.